Autorizzazione in DEROGA per uso di interrati/seminterrati
La Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024) ha apportato modifiche al D.Lgs. 81/2008, in relazione alle quali si forniscono, di seguito, indicazioni operative. L’articolo 1 comma 1 lettera e) della Legge 203/24 è intervenuto, modificandolo, sull’articolo 65 del D.lgs. 81/2008.
Le modifiche apportate alla norma trasferiscono dai Servizi PSAL delle ATS all'Ispettorato Nazionale del Lavoro le competenze in merito all’autorizzazione in deroga all'uso ai fini lavorativi dei locali sotterranei o semisotterranei.
L’istituto dell’autorizzazione in deroga, oggi vigente, viene sostituito da una comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro da inviarsi esclusivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il provvedimento normativo, nel sostituire i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D.Lgs. 81/2008, abroga la generale deroga all’uso di detti locali qualora siano presenti particolari esigenze tecniche, prevedendo l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro in tutti i casi in cui ne sia previsto l’uso ai fini lavorativi.
Nel dare applicazione alla disposizione normativa, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, le ATS non possono più accettare richieste di deroga ex art. 65 del D.Lgs. 81/2008, che dovranno essere trasmesse, a cura del richiedente, esclusivamente ai competenti uffici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo le modalità che saranno dallo stesso indicate.
Le richieste di deroga pervenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento restano di competenza dei Servizi PSAL delle ATS che vi provvedono secondo la consueta prassi amministrativa.
Ai fini operativi si rileva come l’obbligo di comunicazione preventiva di cui in trattazione trova applicazione a far data dall’entrata in vigore della Legge 203/24.
L’uso dei locali sotterranei o semisotterranei per i quali il datore di lavoro sia già in possesso di deroga ex. art. 65 del D.Lgs. 81/08 è consentito, a condizione che non siano intervenute modifiche rispetto alla situazione ambientale risultante al momento del rilascio.
Restano di competenza dei Servizi PSAL delle ATS il rilascio delle autorizzazioni in deroga all’altezza minima (netta inferiore a mt. 3,00) ai sensi dell’art. 63, comma 1, allegato IV p.to 1.2.4. del D. Lgs 81/2008.
La richiesta di deroga deve essere presentata dal Datore di Lavoro all'organo di vigilanza competente per territorio, trasmettendo il modulo sottostante tramite indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.ats-brescia.it all’attenzione della SC PSAL
Sede di Viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia, tel. 030.3838662 email ServizioPSAL@ats-brescia.it
È possibile effettuare il pagamento a favore dell'ATS di Brescia tramite il Sistema di pagamento "pagoPA" accedendo al seguente link
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/mypay4/cittadino/spontaneo?enteToChange=ATSBS
Nella seconda Sezione “Altre tipologie di pagamento” selezionare altri introiti, compilare i campi obbligatori inserendo la seguente causale: SERV.PSAL DEROGA
Proseguire fino a generare l’AVVISO DI PAGAMENTO con CODICE IUV che riceverete all’indirizzo email indicato nei campi obbligatori; scegliere la modalità di pagamento fra quelle indicate. Inserire L’ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO "RICEVUTA TELEMATICA" come allegato della pratica inviata a mezzo PEC.
Si informa che non saranno prese in carico le pratiche di richiesta di deroga sprovviste dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, con pagamento parziale dell’importo dovuto e/o incomplete di tutta la specifica documentazione richiesta.
Voltura dell’atto autorizzativo: la volturazione dell’autorizzazione in deroga all’allegato 4 punto 1.2.4. o all’art. 65 del D.Lgs 81/08, è ammessa solo quando si tratta semplicemente di un cambio di Ragione Sociale; le richieste di voltura sono ammissibili generalmente infatti solo per cambi di intestazione societari ma senza nessuna modifica di layout, del ciclo produttivo e della tipologia d’uso dei locali già derogati. In questo caso la richiesta di volturazione deve essere accompagnata da autocertificazione del datore di lavoro richiedente la voltura che nulla è stato modificato nel layout, nel ciclo produttivo e nella tipologia d’uso dei locali già derogati.
Per le volture è consigliato un contatto telefonico preventivo con gli uffici del servizio PSAL prima di inserire la richiesta. In ogni caso ATS Brescia si riserva di effettuare una valutazione della richiesta, caso per caso, anche nel caso in cui la voltura riguardi attività avviate in epoca antecedente alla normativa attualmente in vigore. Pertanto, se ritenuto necessario la richiesta di voltura non sarà accettata e si chiederà alla ditta di attivare l’istanza di deroga ex novo.
Volture agli atti: sono richieste a pagamento in quanto rilasciate nell’interesse di privati e il versamento è a carico del richiedente.
I costi sono dettagliati nel Decreto del Direttore Generale n. 53 del 31/01/2024 “Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richieste da terzi nel proprio interesse” di cui alla D.G.R. N XI/2698/2019, aggiornamento delle tariffe. Adozione con efficacia dal 01.02.2024.
La somma da versare è pari a € 44,60 (quarantaquattro,60) per prestazione corrispondente alla voce 45 del tariffario in vigore “Voltura, aggiornamento (e altre variazioni di solo carattere amministrativo) di autorizzazioni senza istruttoria tecnica”.
Sopralluoghi istruttori aggiuntivi: somme richieste per l’esecuzione di sopralluoghi istruttori ulteriori al primo, e la cui effettuazione si renda necessaria in ragione di intervenute modifiche o variazioni allo stato di fatto e/o per il quale l’organo di vigilanza ritenga necessario prendere visione direttamente.
La somma da versare è pari a € 57,19 (cinquantasette,19) per prestazione corrispondente alla voce 46 del tariffario in vigore “Sopralluoghi per accertamenti, campionamenti e prelievi, non espressamente previsti nelle voci del tariffario”. Tale importo è dovuto qualora dovesse subentrare la necessità di ulteriori ispezioni da parte del personale ATS finalizzate al rilascio della deroga.
Ultimo aggiornamento: 05/08/2025