Attività di vigilanza su farmacie / parafarmacie / dispensari / distributori all'ingrosso di farmaci

Descrizione del procedimento

La vigilanza sulle farmacie è competenza dell’ATS, che la esercita mediante una Commissione Ispettiva la cui composizione è fissata dalla L.R. n. 33/2009.
L’ispezione delle farmacie può essere:

  1. preventiva: da effettuarsi prima dell’autorizzazione all’apertura o in caso di trasferimento locali
  2. ordinaria: da eseguirsi ogni due anni ai fini del controllo della regolarità di esercizio
  3. straordinaria: ogni qualvolta l’ATS lo ritenga opportuno o necessario

Il verbale di ispezione rappresenta lo strumento tecnico attraverso cui vengono documentate le risultanze dell’atto ispettivo e trasmesse all’ATS per i conseguenti provvedimenti anche sanzionatori.

Riferimenti normativi

LR 33/2009 e  ss.mm.ii;
DM 9/03/2012
DM 19/10/2012
DM 08/11/2012
Decreto DG n. 618 del 19/10/2022 e n. 48 del 25/01/2023.
Decreto DG n. 726 del 11/12/2023 e n. 772 del 22/12/2023;
Decreto DG n. 101 del 23/02/2024. 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

SS Vigilanza e Farmacovigilanza

Ufficio Responsabile del procedimento

SS Vigilanza e Farmacovigilanza
Farmaceutico@ats-brescia.it 

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale (se diversa da quella responsabile del procedimento)

SC Farmaceutico

Responsabile dell'adozione del provvedimento finale

Agenti Accertatori

030.3839307
Farmaceutico@ats-brescia.it 

Modulistica (comprensiva di fac simili per autocertificazioni)

Non prevista.

Ufficio di riferimento per informazioni

SS Vigilanza e Farmacovigilanza
09 .00 - 13.00 su appuntamento
030.3839307
Farmaceutico@ats-brescia.it 

Termine fissato per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso

Attività che prevede la redazione di un verbale nella giornata in cui si compie l'ispezione. Per gli atti conseguenti (prescrizioni e sanzioni) le tempistiche possono variare da un minimo di 10 ad un massimo di 90 giorni.

Altri termini procedimentali rilevanti

No

Altre informazioni

  • È un procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione non può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato
  • Il procedimento non può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione
  • Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato e strumenti per attivarli: ricorso all’autorità giudiziaria nei modi e secondo le tempistiche in vigore al momento del rilascio del provvedimento
  • Non è previsto, allo stato, un servizio on – line
  • Modalità per effettuazione pagamenti eventualmente necessari: se risultano irrogate delle sanzioni il pagamento deve essere effettuato tramite PagoPA

Ultimo aggiornamento: 02/02/2026