INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI

La competenza di ATS in materia di inconvenienti igienico sanitari si esplicita solo qualora si ravvisi un rischio per la salute collettiva che richieda una valutazione tecnica specifica da parte degli operatori sanitari.       

Il compito istituzionale di ATS non è l’effettuazione di verifiche in merito all’effettiva presenza dell’inconveniente né l’accertamento di violazioni dei regolamenti di igiene vigenti, ma la prevenzione dei rischi per la salute pubblica derivanti dall’esposizione ai fattori di rischio ambientale, che si esercita soprattutto attraverso attività di informazione e sensibilizzazione.

Pertanto, sono esclusi gli interventi per materie non sanitarie o già disciplinate dal codice civile, come problemi di assistenza sociale, disfunzioni di reti fognarie bianche (pioggia) e nere, problemi condominiali, contenziosi tra privati infiltrazioni in cantine o box, muffa in casa, presenza di balconi/cortili/vano scale/parti comuni sporchi/e o diventate deposito di masserizie e/o rifiuti, presenza di guano di colombi, insetti molesti o di ratti. 

Tali condizioni devono essere risolte con appropriati interventi da parte di privati, tra cui amministratori di condominio, o di altri Enti Pubblici, quali i Comuni.

Nel caso in cui tali situazioni interessino aree private, infatti, le azioni necessarie per rimuovere l’inconveniente spettano ai proprietari o agli amministratori di condominio (relativamente a quanto previsto dagli Artt. da 1117 a 1139 del Codice Civile); se questi non intervengono, l’autorità Comunale può agire con atti impositivi (emissione di ordinanze). 

Nel caso invece tali situazioni interessino aree pubbliche, è il Comune a dover provvedere direttamente. 

Pertanto, gli esposti relativi alla presenza di inconvenienti igienico sanitari devono essere trasmessi, in prima istanza, al Sindaco, in qualità di massima Autorità Sanitaria Locale, che procederà all’accertamento di eventuali violazioni di regolamenti municipali e potrà avvalersi dell’ATS qualora si renda necessaria una valutazione sanitaria tecnica specifica.

Nella maggior parte dei casi, come quelli sopra elencati, tale valutazione tecnica specifica non è necessaria, in quanto la rilevazione dell’inconveniente non richiede la competenza di un operatore sanitario.

L’intervento può essere richiesto da un privato ad ATS qualora si evidenzino aspetti/condizioni di rischio per la salute pubblica e vi sia un problema di natura sanitaria e di interesse collettivo. Il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente valuta la necessità dell’intervento dandone comunicazione formale all’esponente. 

Nel caso in cui la richiesta sia valutata di competenza, è previsto il pagamento dei diritti sanitari secondo tariffario di ATS Brescia e il personale Medico e/o Tecnico provvede ad effettuare il sopralluogo e a dare corso agli atti conseguenti. Si fa presente che la valutazione è mirata ai soli aspetti di carattere igienico-sanitario, senza entrare nell’individuazione dei soggetti responsabili che causano l’inconveniente e, pertanto, non entrando nel merito di eventuali richieste di risarcimento danni o contenziosi legali.

Qualora venissero accertati rischi per la salute pubblica, ATS richiede l'intervento dell'Amministrazione Pubblica competente ed eleva le contravvenzioni previste dalla legge o, nei casi più gravi, provvede alla segnalazione all'autorità giudiziaria.

Le eventuali richieste devono essere effettuate utilizzando il modulo allegato (nella sez. allegati a fondo pagina) e trasmesse ad ATS all’indirizzo e-mail: protocollo@pec.ats-brescia.it oppure inviate per posta ordinaria ad ATS Brescia – SC Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente, viale Duca degli Abruzzi 15 - Brescia 

 

Ultimo aggiornamento: 25/08/2025