Studi professionali sanitari

Ai sensi della DGR VII/5724 del 27.7.2001, per studi professionali sanitari si intendono quegli ambiti nei quali l’attività del singolo professionista sanitario prevale sull’aspetto organizzativo e dove le prestazioni erogate non determinano procedure diagnostico terapeutiche di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente.

E’ una attività che si configura a “semplice gestione”, in cui il profilo professionale prevale sul profilo organizzativo, inoltre, non è un locale aperto al pubblico, nel senso che non è accessibile alla generalità indistinta degli utenti, ma solo ai pazienti del professionista sanitario, che con lui hanno un rapporto contrattuale basato sulla fiducia.

Pertanto, nello studio professionale:

  • l'attività sanitaria è esercitata direttamente dal titolare
  • il titolare non fa capo a società (con l’esclusione di studio associato STP: società tra professionisti),
  • non può essere effettuata in commistione con attività commerciali o ricondotta a società commerciali
  • non si erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale, (per chirurgia ambulatoriale si intende la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici o procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi-invasive praticabili senza ricovero in anestesia topica, locale o loco regionale.

Non si attuano procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, (a titolo esemplificativo, non esaustivo: utilizzo di apparecchiature radiologiche, - laser di classe 3, 3B e 4, procedure che prevedono l’intervento contemporaneo di più operatori o endoscopie);


 REQUISITI

SALA ATTESA: superficie minima 9 mq (non inferiore a 21 mc) e commisurata alle prestazioni previste; rapporto aero-illuminante naturale di 1/8, eventualmente integrabile, per la parte aerante, con impianto di condizionamento rispondente ai requisiti dettati da UNI 10339 e dai Regolamenti Comunali. Pavimento in materiale lavabile e disinfettabile. Pareti lavabili fino ad altezza di m. 1,80;

SALA VISITA: superficie minima 9 mq, rapporto aero-illuminante naturale di 1/8 eventualmente integrabile, per la parte aerante, con impianto di condizionamento rispondente ai requisiti dettati da UNI 10339 e dai Regolamenti Comunali. Pavimento in materiale lavabile e disinfettabile. Pareti lavabili fino ad altezza di m. 1,80; deve essere presente un lavabo (collegato alla rete idrica e fognaria del fabbricato) accessoriato con rubinetteria a comando non manuale con dotazione di detergente/disinfettante liquido in dispenser monodose ed asciugamani monouso. Deve essere garantito il rispetto della privacy dell’utente.

SERVIZI IGIENICI: non occorrono servizi igienici distinti per utenti e personale ma devono essere accessibili senza passaggio dalla sala visita. Il servizio igienico deve essere dotato di antibagno se non altrimenti disimpegnato (es. apertura sul corridoio). Deve essere presente un lavabo (collegato alla rete idrica e fognaria del fabbricato) accessoriato con rubinetteria a comando non manuale con dotazione di detergente/disinfettante liquido in dispenser monodose ed asciugamani monouso. Pavimento e pareti rivestiti con materiale lavabile e disinfettabile fino a m. 1,80 superficie, Rapporto Aero Illuminante naturale o in alternativa idoneo impianto di ventilazione come da regolamento comunale.

Si ricorda che:

  • devono essere soddisfatte tutte le norme vigenti in materia di prevenzione antincendio o antinfortunistica, di igiene del lavoro,
  • La classificazione dei locali, dal punto di vista elettrico, deve essere congrua con le apparecchiature elettromedicali utilizzate al loro interno. L’impianto elettrico è soggetto all’obbligo del progetto e deve essere realizzato secondo la norma tecnica CEI 64-8/7 sezione 710 in presenza di apparecchiature elettromedicali con parti a contatto ovvero deve esserne dichiarata la conformità alle norme vigenti;
  • Tutti gli impianti installati (elettrico, idrotermosanitario, condizionamento, ecc.) devono essere certificati ai sensi del DM n. 37/2008 e ss.mm.ii..
  • se previsto dal regolamento edilizio del comune lo studio di nuova apertura dovrà essere adeguato alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche;
  • dovranno essere garantite adeguate condizioni di pulizia ed igiene dei locali pianificando le attività ed utilizzando idonei prodotti; 
  • i farmaci dovranno essere custoditi in appositi armadi chiusi e dovranno essere controllate le date di scadenza; 
  • qualora nell’attività si generino rifiuti sanitari (siringhe usate, garze usate, cotone ecc.), oltre ad essere riposti in appositi contenitori e smaltiti come previsto dal DPR 254/2002 e dovrà essere sottoscritto contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento;
  • nel caso in cui il professionista debba sterilizzare lo strumentario, oltre alla previsione di idonea attrezzatura all’uopo destinata, dovrà essere prevista apposita specifica procedura; 


COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA’

Gli studi professionali rientrano in quella tipologia di attività sanitaria per la quale non è previsto il vincolo della SCIA ex Legge Regionale 33/2009, ma di comunicazione alla competente ATS (mod. 1) come previsto dalla DGR 5724/2001, significando che nulla viene innovato circa l’applicazione dei regolamenti edilizi comunali e della normativa di sicurezza vigente, solamente ripresa nei requisiti tecnologici generali di cui al DPR 14/01/1997.

Più professionisti sanitari possono aprire i loro studi professionali all’interno di una stessa unità immobiliare, ma non deve prevalere il concetto di impresa. Ogni professionista sanitario deve presentare una singola comunicazione ed effettuare le prestazioni autonomamente. Più professionisti sanitari possono condividere lo stesso studio professionale in tempi (giorni, orari) diversi, ma anche in questo caso ognuno deve presentare una propria comunicazione di inizio attività. Tutti sono tenuti, in maniera autonoma e sotto la propria responsabilità, a definire ed adottare procedure per garantire la costante idoneità delle risorse comuni, fermo restando che ciascun professionista rimane unico responsabile delle prestazioni sanitarie rese ai propri pazienti.

La titolarità dovrà essere di ciascuno dei professionisti coinvolti, senza che si configurino in alcun modo assetti societari o titolarità di società di servizio (nel qual caso occorre inoltrare SCIA ex autorizzazione sanitaria).

Nel caso di realtà sanitaria di studio associato o di STP (società tra professionisti), è fatto obbligo ai sensi della Dgr n. 7/5724 del 2001 di inoltrare la comunicazione di avvio attività all’ ATS di competenza da parte di tutti i professionisti, oltre agli adempimenti del caso previsti.

Nello studio professionale, dato che è assente una organizzazione di mezzi e di persone autonoma rispetto al professionista, non esiste “subentro” nella titolarità. Nel caso, quindi, in cui un professionista cessi la propria attività e lasci i locali ad un collega, il professionista che cessa lo comunica all’ATS e chi inizia farà una nuova comunicazione di apertura.

Si rammenta inoltre che gli operatori delle Arti ausiliarie delle professioni sanitarie e gli Operatori di interesse sanitario non essendo inseriti nell’elenco dei professionisti sanitari riconosciuti come tali dal Ministero della Salute, non possono presentare comunicazione di apertura studio professionale sanitario ai sensi della DGR VII/5724 del 2001 ma presentare SCIA presso gli sportelli SUAP territorialmente competenti.

La comunicazione di inizio attività corredata dalla documentazione richiesta dovrà essere presentata prima dell’inizio dell’attività al servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Salute -. Ambiente di ATS con una delle seguenti modalità:

  • a mano, solo su appuntamento da concordare telefonicamente con la segreteria;
  • a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.ats-brescia.it

La comunicazione di inizio attività è oggetto di pagamento di diritti sanitari come previsto dalla voce 1  del Tariffario Decreto ATS Brescia n.53 del 01/02/2024 attraverso PagoPa

Per i soli studi professionali utilizzati da Psicologi/Psicoterapeuti si fa riferimento alle specifiche note regionali.


Modulo Comunicazione Studio Professionale (consultabile alla sezione allegati, a fondo pagina)

Modulo Comunicazione Studio Professionale Psicologo/Psicoterapeuta (consultabile alla sezione allegati, a fondo pagina)

Modulo Autodichiarazione titoli medici e iscrizione agli ordini (consultabile alla sezione allegati, a fondo pagina)

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Deliberazione Regionale n. VII/5724 del 27/07/2001 "Indicazioni per la riclassificazione dell’attività odontoiatrica, degli studi professionali e della chirurgia ambulatoriale"

PSICOLOGI NOTE REGIONALI 

  • Nota 1 - Protocollo Regione Lombardia G1.2022.0021604 del 16/05/2022 
  • Nota 2 - Protocollo Regione Lombardia G1.2022.0023204 del 30/05/2022 
  • Nota 3 - Protocollo Regione Lombardia G1.2023.0023945 del 28/06/2023 
  • Nota 4 - Protocollo Regione Lombardia G1.2023.0050297 del 15/12/2023

 

Tutte queste comunicazioni/SCIA sono oggetto di pagamento di diritti sanitari come previsto dalla voce 1 del Tariffario n.53 del 01/02/2024 attraverso PagoPa

 

Ultimo aggiornamento: 18/07/2025